
Alcune violazioni della normativa vigente prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria e possono imporre conseguenze sul veicolo utilizzato. L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti, uno riguardante la sanzione pecuniaria ed uno relativo al verbale di eventuale fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo. Il fermo amministrativo è disposto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e sottrae la disponibilità del bene al proprietario per la durata stabilita dalla norma violata. Può avvenire nei casi in cui:
- il veicolo è sprovvisto di carta di circolazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 93)
- il ciclomotore non rispetta i vincoli disposti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 52
- un ciclomotore è senza certificato di circolazione
- si esegue un esercitazione di guida senza istruttore provvisto di patente di guida valida
- il conducente di un ciclomotore o motociclo non rispetta le norme comportamentali previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170
- il veicolo circolante è sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile
- il veicolo circolante è già sottoposto ad un fermo amministrativo
- il conducente ha patente ritirata o sospesa
- il conducente sta violando la normativa sul trasporto di cose (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 26 e art. 46).
Il fermo o il sequestro amministrativo dura fino alla sentenza del giudice penale o del giudice di pace, ed è disciplinato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 224-ter nei casi in cui:
- non si rispetta il divieto di gareggiare con veicoli a motore
- il conducente guida senza patente o con titolo di guida revocato
- il conducente è sotto l'effetto di alcool (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 186)
- il conducente è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 187).
Il fermo o il sequestro amministrativo avviene concretamente con la presa in custodia del veicolo da parte di un soggetto con i requisiti necessari o con il prelievo e l'affidamento a una depositeria convenzionata. Se il veicolo è un motociclo o un ciclomotore verrà prelevato e consegnato ad una depositeria convenzionata e avrà una permanenza obbligata di almeno 30 giorni, fatto salvo il caso della circolazione senza casco protettivo (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170).