IMU - Imposta municipale propria

LE ALIQUOTE IMU ANNO 2024 RIMANGONO INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO 2023

 

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Di seguito le informazioni principali  e le modifiche rispetto IMU 2019:
I soggetti passivi sono i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario o i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Sono poi soggetti passivi:il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; il locatario nel caso di immobili concessi in leasing, dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; il concessionario di aree demaniali;

L’abitazione principale è quella in cui il possessore e i componenti del suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari; 2) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal  decreto Del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale (quindi non sfitte); 3) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (pertanto in mancanza di figli non scatta il diritto reale in capo al coniuge assegnatario della casa); 4) Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed ordinamento civile, VVFF ecc; 5) In base al regolamento comunale, ad una sola unità immobiliare posseduta.

A.I.R.E.

Per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.E' opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. Dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questi immobili la riduzione dell'aliquota torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). 
Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e quindi può beneficiare della riduzione, MA SOLO perchè rispetta le condizioni sulla pensione e NON perchè è AIRE.


Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote IMU per il 2024 con Delibera N. 45 del 21.12.2023

 

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Aliquote IMU 2024
Aliquota ordinaria10,25 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 DL 201/20115,00 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per fabbricati produttivi cat D10,25 per mille (di cui 7,60 per mille risevata allo stato)
Aliquota fabbricati A10 ( uffici e studi) - D5 (banche assicurazioni) ed aree fabbricabili10,60 per mille
Aliquota Terreni Agricoli (non condotti)
10,25 per mille

 

La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9)  è stabilita nella misura di €. 200,00 .
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.

Agevolazioni

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
  • fabbricati in ristrutturazione. Il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegando la pratica edilizia relativa. I lavori di ristrutturazione devono essere interventi che rendono l'immobile inagibile ed inabitabile. Non sono in questa casistica le ristrutturazioni riguardanti solamente alcune parti dell'abitazione che continua ad essere agibile ed abitabile.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

 

Informazioni e calcolo RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 2,50 % annuo (Decreto del MEF del 29.11.2023).
 

 
 

 

A chi rivolgersi